Coordinamento sicurezza
Secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008 sussiste l’obbligo, da parte del committente, di incaricare una figura professionale preposta all’attività di Coordinatore per la Sicurezza, quando in cantiere si riscontri la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici.
Per quanto concerne l’attività di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione i compiti svolti sono:
- redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
- predisposizione del Fascicolo con le informazioni sui rischi per i lavori successivi alla realizzazione dell’opera;
- verifica, attraverso il coordinamento ed il controllo, dell’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- verifica dell’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere e della corretta applicazione delle procedure di lavoro;
- adeguamento del PSC e del Fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e verifica del conseguente aggiornamento dei piani operativi;
- organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività svolte in cantiere, nonchè la reciproca informazione tra le imprese;
- verifica dell’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza di più imprese.