Pratiche di deposito sismico
L’intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2014, n. 10/2129):
- zona 1 – livello di pericolosità alto
- zona 2 – livello di pericolosità medio
- zona 3 – livello di pericolosità basso
- zona 4 – livello di pericolosità molto basso.
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Legge regionale 12/10/2015, n. 33, con attenzione alla definizione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis):
Gli interventi vengono classificati in:
- interventi rilevanti: interventi che prevedono l’obbligo di acquisire prima dell’inizio dei lavori la preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
- interventi di minore rilevanza: interventi che prevedono l’obbligo di presentare la comunicazione di deposito sismico ai sensi degli articoli 93, 94 bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
- interventi privi di rilevanza: interventi che prevedono il titolo abilitativo, integrato con la dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato, ha validità quale denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380
- interventi di sopraelevazione: interventi che prevedono l’obbligo di acquisire la certificazione, quando non compresi tra gli interventi rilevanti
Le varianti sostanziali, sono soggette agli stessi adempimenti, le varianti non sostanziali in corso d’opera, non sono soggette al preavviso di cui all’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.